La Corte di Cassazione nella sentenza n. 22728/2018 ha stabilito, per la prima volta, che l’animale da compagnia o d’affezione sia qualificabile come “bene di consumo”, con la conseguente applicazione del Codice del Consumo alla relativa compravendita.
Secondo i giudici la compravendita di animali da compagnia, non è, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo e dunque non v’è ragione per negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale ultimo codice quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità.
L’acquirente è qualificato come consumatore nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore.
Il consumatore ha due mesi di tempo per denunciare al venditore la patologia di cui risulta affetto l’animale da compagnia e ottenere così l’eventuale risarcimento. Il termine dei 60 giorni decorre da quando il compratore ha avuto conoscenza certa della patologia: non basta il semplice sospetto.
Come sempre l’Adoc è disponibile a fornire qualsiasi chiarimento e supporto.
fonte : laleggepertutti , studiocataldi